Città di Roncade

I Servizi




TASI anno 2017

Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato introdotto con la legge n. 147/2013, art 1, commi 669-679 (legge di stabilità per l’anno 2014) ed è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale).
Il presupposto impositivo è costituito dal possesso a titolo di proprietà, uso, abitazione o superficie, o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di beni immobili, come definiti ai sensi dell’IMU, nonchè dalla fruizione dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Quali sono i soggetti interessati?
Cosa si intende per fabbricato?
Cosa si intende per area edificabile?
Quali sono gli immobili soggetti al versamento della TASI?
Come si calcola la base imponibile?
Quali sono le riduzioni della base imponibile?
Quali sono le esenzioni TASI?
Quali sono le aliquote?
Quali sono le detrazioni sull'abitazione principale?
Quando e come si versa?
A chi rivolgersi per il calcolo?
Cosa fare se il versamento è omesso o errato?
Come cercare i dati catastali?
Quando e chi deve presentare la dichiarazione TASI?

Quali sono i soggetti interessati?

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo beni immobili ubicati nel Comune di Roncade.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria: infatti, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo dovuto, mentre il titolare del diritto reale versa la restante quota del 70% del tributo.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale per la totalità dell'imposta.
In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e l’altra in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
Nel caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta per la totalità del tributo dal locatario dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e per le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

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Cosa si intende per fabbricato?

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. E’ considerata parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza catastale.

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Cosa si intende per area edificabile?

Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 2 del D. Lgs 504/1992 sono considerate area edificabile i casi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero a norma dell’art. 3 comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 380/2001.

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Quali sono gli immobili soggetti al versamento della TASI?

Per l’anno 2017 sono soggetti al versamento della TASI le seguenti fattispecie di immobili ubicati nel Comune di Roncade:
     - Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso);
     - Fabbricati strumentali rurali iscritti nella categoria catastale C/2, C/7,C/6 e D/10;
     - Fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1, A/10, C/3, tutti i D e "i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati".
     - Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non risultino locati.

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Come si calcola la base imponibile?

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata dalla rendita catastale, vigente al 1° gennaio, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 160);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 140);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 80);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5) (base imponibile= rendita catastale + 5% x 65);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 55).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92.
Per le aree fabbricabili si rinvia alle norme previste per l’IMU alla voce aree edificabili.

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Quali sono le riduzioni della base imponibile?

La base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie previste dal Regolamento IUC, art. 5, commi 3, 4, 5, parte terza TASI:
a) fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. La condizione di inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico del DPR n. 445/2000.

A decorrere dall'anno 2016, per disposizione della Legge di Stabilità 2016, di cui alla L. n. 208/2015, come confermato dalla Legge di Bilancio 2017, di cui alla l. n. 232/2016, è prevista una riduzione d'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998.

Inoltre, ai sensi della predetta Legge di Stabilità 2016, è previsto un nuovo regime fiscale per i cc.dd. "macchinari imbullonati" e precisamente: a decorrere dal 01.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi) che ne accrescono la qualità e l'utilità. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali dei citati immobili, ai fini della rideterminazione della rendita catastale, possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale secondo la procedura DOCFA. Limitatamente al 2016, la rideterminazione della rendita catastale, operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15.06.2016, ha effetto a decorrere dal 01.01.2016 ai fini del pagamento Imu/Tasi, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, co. 4, del D.L. n. 201/2001 (efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo).

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Quali sono le esenzioni TASI?

Per l'anno 2017 sono esenti dal pagamento della TASI le seguenti fattispecie di immobili:
Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) e relative pertinenze, così come stabilito dalla "Legge di Stabilità 2016", di cui alla L. n. 208/2015, e confermato dalla Legge di Bilancio 2017, di cui alla l. n. 232/2016;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle Province, dal Comune, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e loro pertinenze, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e16 del Trattato Lateranense di cui alla L. n. 810/1929;
- i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. n. 222/1985.

  Sono, inoltre, esenti dalla TASI, perché equiparate per legge all'abitazione principale, le seguenti unità immobiliari abitative, ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso):
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani  non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. L'agevolazione è applicata ad un solo immobile posseduto in Italia a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso. 
- Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Sono, altresì, esenti dalla Tasi, in quanto equiparate ai sensi del regolamento Comunale (art. 10, co. 2, parte quarta I.M.U.) all'abitazione principale, le seguenti unità abitative immobiliari:
- L'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e in ogni caso tale assimilazione non trova applicazione per gli immobili di categoria A/1, A/8, A/9;

Inoltre, risulta esentato dal pagamento  della TASI il comodatario che riceve in comodato d'uso l'unità abitativa, ricorrendone tutte le condizioni e requisiti stabiliti per legge (vedi prospetto IMU), dovendo questi adibire a propria abitazione principale la stessa, così come prescritto dalla "Legge di stabilità 2016" e confermato dalla "Legge di Bilancio 2017".

Risultano, infine esentati dal pagamento della TASI:
- i terreni agricoli;
- le aree edificabili.

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Quali sono le aliquote?

Le aliquote TASI per l'anno 2017 sono le seguenti:
Aliquote TASI 2017
TIPOLOGIA ALIQUOTA PER MILLE DETRAZIONI CODICI TRIBUTO
TIPOLOGIA ALIQUOTA PER MILLE DETRAZIONI CODICI TRIBUTO
Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, incluse le equiparate per Legge e Regolamento

TASI non dovuta

 0  
 Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e pertinenze  2,3  45,00  3958
Abitazione e pertinenze locate e non locate

0

   
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  0    
Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, D/10

1

  3959
Abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero

0

   
Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e "D non ancora iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati"

1,4

  3961
Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali e categorie B

0

   
Aree edificabili

0

   
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati

1,4

  3961
 Terreni agricoli  TASI non dovuta    

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Quali sono le detrazioni d’imposta sull’abitazione principale?

A seguito dell'abolizione della Tasi, ai sensi della Legge di Stabilità 2016 di cui alla L. n. 2018/2015, confermata per l'annualità 2017, per l'abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per le unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, la detrazione d'imposta stabilita dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 18.01.2017 per l'abitazione principale pari ad € 45,00 è applicabile alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso) adibite ad abitazione principale.
La detrazione suddetta va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

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Quando e come si versa?

Per l’anno 2017 il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate:

  • Prima rata in acconto, pari al 50% del tributo dovuto, entro venerdì 16 giugno 2017;
  • Seconda rata a saldo entro sabato 16 dicembre 2017.

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16/06/2017.
L'imposta deve essere versata compilando il modello di pagamento F24, utilizzando i codici tributo specifici.
Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato la normativa prevede altre modalità di versamento.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si  è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si esegue il versamento quando l'imposta complessiva annua dovuta è inferiore ad euro 6,00.

A chi rivolgersi per il calcolo?

Per il calcolo e la compilazione del modello di pagamento F24 è stato messo a disposizione del contribuente il portale IUC on line.
In alternativa, il contribuente può rivolgersi ad un centro fiscale o ad un professionista.

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Cosa fare se il versamento è omesso o errato?

I contribuenti che non hanno versato la TASI entro la scadenza prevista possono utilizzare l’istituto del "ravvedimento operoso" e regolarizzare i versamenti omessi o parziali con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni in misura ridotta, entro un anno dalla scadenza del pagamento dell'imposta.
I contribuenti che hanno versato l’imposta in misura maggiore rispetto a quella dovuta, possono chiedere il rimborso presentando una domanda scritta entro cinque anni dal versamento, a pena di decadenza.
Quando la domanda di rimborso è presentata dagli eredi del contribuente è necessario compilare anche lo stampato di delega.
Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 20,00 euro. 

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Come cercare i dati catastali?

Il titolare del diritto reale trova i dati catastali degli immobili posseduti negli atti notarili o nelle visure catastali oppure presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso con sede a Treviso in via Piave n. 19, oppure ai CAAF abilitati.
Il contribuente, in alternativa, può collegarsi on-line ai servizi dell'Agenzia delle Entrate per la visura online dei dati catastali. L’occupante di immobili iscritti nelle categorie catastali C/1, C/3, A/10, D e strumentali rurali (categoria catastale C/2, C/7, C/6 e D/10) trova i dati catastali degli immobili in locazione nel contratto di locazione.
L'Ufficio Tributi, in relazione alla normativa vigente, non rilascia visure catastali.

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Quando e chi deve presentare la dichiarazione TASI?


Il termine per la presentazione della dichiarazione TASI, da parte dei contribuenti, è il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della TASI.

Con Circolare n. 2/DF del 03/06/2015 il Dipartimento delle Finanze fa presente che non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione IMU/TASI  (versione editabile) approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze il 30/10/2012.
Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI ed IMU, per quanto compatibili, sono considerate valide anche per la TASI. 
La dichiarazione TASI non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 01/07/2010.
La dichiarazione può essere consegnata presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo o del Servizio Tributi del Comune, oppure spedita in busta chiusa mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Roncade via Roma, 53 – 31056 Roncade (TV).
In alternativa può essere inviata telematicamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.it.
La data di consegna o spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

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Dove Rivolgersi

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Riferimenti Normativi

Delibera del Consilgio Comunale n. 8 del 18/01/2017 (approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI anno 2017);
- L. n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
- L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016);
- Nota MEF prot. 2472 del 29.01.2016 (agevolazione comodato 2016 e 2017);
- Risoluzione MEF N. 1/DF  prot. 3946 del 17.02.2016  (agevolazione comodato 2016 e 2017);
- Nota MEF prot. 8876 del 08.04.2016 (agevolazione comodato 2016 e 2017);

L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014);
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del C.C. n. 11 del 07/04/2014;
articolo 13 del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- D.L. n. 133 del 30/11/2013, convertito con la Legge 5/2014;
D. L. n. 16/2014 convertito con al Legge n. 68/2014;
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014 - istituzione dei codici tributo TASI per il versamento con modello F24;
- L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015);

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Data ultima modifica: 18-12-2018

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