Città di Roncade

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Dichiarazione di nascita

Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l'evento nei modi e nei termini sotto indicati.

Chi

Per bambino nato da genitori coniugati tra loro: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori; da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata; dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.

Per bambino nato da genitori non coniugati tra loro: la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Se i genitori hanno un'età inferiore ai 16 anni devono avere l'autorizzazione del giudice tutelare.

Dove - Quando

  •  presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita.
            oppure
  •  presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). oppure
  •  presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.


Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. 

L'iscrizione anagrafica del figlio viene registrata presso il comune di residenza della madre. 

Cognome del bambino

Per bambino nato da genitori coniugati tra loro Il bambino assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori (vedi modulo di attribuzione cognome).

Per bambino nato da genitori non coniugati tra loro Il bambino assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori (vedi modulo di attribuzione cognome).

Figlio nato da genitori entrambi stranieri: per la determinazione del cognome e del nome del neonato, si applica la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.

Ufficio di competenza

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  •  documento di identità valido del o dei dichiaranti;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
  • dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria.

Modulistica 

Icona file modulo attribuzione cognome

Data ultima modifica: 06-02-2019
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